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Venerdì, 24 Settembre 2021 00:52

Green Pass e lavoro

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Premessa

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2021 (allegato alla presente), ha stabilito l’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che accedano in tutti i luoghi di lavoro (fabbriche, uffici, studi professionali ecc.).
Per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, tenuti al possesso e alla presentazione di valido green pass che non dovessero averlo è previsto che siano considerati assenti ingiustificati e non sia dovuta retribuzione per i giorni di assenza, mentre nelle imprese come meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione (massimo 10 giorni rinnovabili per altri 10 giorni).

L’obbligo di ingresso sul luogo di lavoro con il Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021 per tutti i dipendenti pubblici; tale obbligo è valido anche per chiunque svolga l’attività lavorativa nel settore privato, dove per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

Il Green Pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (comprese le partite IVA ed i collaboratori familiari e domestici) o di formazione o di volontariato nella Pubblica Amministrazione o da Privati, anche con contratti esterni dovendo accedere ai luoghi di lavoro.

Si ricorda che l’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono attese le linee guida del Governo «per la omogenea definizione delle modalità organizzative».


Sospensione stipendio

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione senza la retribuzione verrà sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto della conservazione del posto di lavoro. 

I dipendenti del settore privato che comunicheranno di non avere il Green Pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso del luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

N.B. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dell’attività lavorativa può scattare dal quinto giorno di assenza ingiustificata e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per altri 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 


Validità del Green Pass

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, valida anche per il vaccino a dose unica J&J.

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il Green Pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. L’attesa di 15 giorni per ricevere il Green Pass rimane comunque per tutte le persone dalla data della prima somministrazione di vaccino.

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora di prelievo del tampone. Il Governo ha dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di Green Pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.
Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno con atto formale i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro.


Consulenti e fornitori

Per i lavoratori che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal datore di lavoro committente, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.


Sanzioni

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del posto di lavoro senza Green Pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Presentare una certificazione verde falsa costituisce frode, ad esempio contraffare o acquistare un certificato falso o mostrare la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica la certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa nel privato, la pena è dalla reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino ad un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno.


Il Decreto-Legge e il protocollo aziendale

I protocolli aziendali andranno aggiornati nelle sezioni relative alla gestione degli accessi di personale dipendente ed esterni.

Come ricordato in una nota dell’ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti), «il rispetto delle misure stabilite dal c.d. Protocollo Condiviso del 6 aprile u.s. resta ad oggi l’ “arma istituzionale” efficace per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nelle occasioni di lavoro. È bene ricordare - e il MC lo deve richiamare in Azienda - che, allo stato attuale, la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del green pass. Il certificato verde non rappresenta una “misura di sicurezza” per il Datore di Lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48h tramite tampone, condizione che riteniamo perlopiù inattuabile».

Allo stato attuale rimangono quindi salde le disposizioni anticontagio fino ad ora previste dai protocolli condivisi e dai singoli protocolli aziendali come ad esempio:

  • Raccomandato massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile (smartworking) o da remoto
  • Incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
  • Utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro al chiuso e all’aperto con più di una persona
  • Rispetto del distanziamento interpersonale anche in aree break, mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi
  • Frequente igienizzazione personale e dei locali e attrezzature.

In particolare le disposizioni contenute nel presente decreto-legge non si applicano ai lavoratori che non accedono a luoghi di lavoro (es. lavoratori in smartworking o lavoratori in ferie, congedo retribuito, o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva).

Le disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno validità fino al 31/12/2021.

 

 

 

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