Il trattamento dei dati dei dipendenti relativi alla vaccinazione anti covid19
I dipendenti sono obbligati a comunicare al Datore di lavoro di aver fatto il vaccino anti-covid? Il Datore di lavoro può richiedere i nominativi dei dipendenti vaccinati? In caso di vaccinazione effettuata nel luogo di lavoro, è consentito al Datore di lavoro raccogliere, informazioni relative ai propri dipendenti in merito alla vaccinazione?
A tutte queste domande ha dato risposta il Garante della privacy che ha proprio il compito, in questo contesto, di bilanciare la salute dei lavoratori e la tutela dei loro dati personali.
Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di aver fatto il vaccino? NO
Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di dare informazioni o di fornire documentazione che attesti di aver effettuato il vaccino.
Tale comportamento da parte del datore di lavoro violerebbe infatti il diritto alla privacy dei dipendenti. Tale richiesta non può neppure essere effettuata nemmeno con l’espresso consenso dei lavoratori in quanto, in questo caso, il consenso non è una condizione di liceità consentita in ragione dell’evidente squilibrio di potere tra titolare del rapporto di lavoro e dipendente.
Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? NO
Secondo il Garante della privacy, il medico competente non può comunicare al Datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il Medico Competente può infatti trattare i dati sanitari dei dipendenti nell’ambito della sorveglianza sanitaria e della verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
L’unica informazione che il Datore di lavoro può acquisire sono i giudizi di idoneità e le relative prescrizioni/limitazioni specifiche.
In caso di vaccinazione effettuata nel luogo di lavoro, è consentito al Datore di lavoro raccogliere, informazioni relative ai propri dipendenti in merito alla vaccinazione? NO
Nel documento di indirizzo allegato al Provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, il Garante precisa che non è consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dai lavoratori o tramite il medico compente o eventuali altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.
Anche in questo caso, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra Datore di lavoro e dipendente, il consenso espresso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità.