Infortuni sul lavoro e Infortuni in itinere
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APPROFONDIMENTO
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Infortunio sul lavoro e Infortunio in itinere: facciamo un po’ di chiarezza
In questo articolo vogliamo soffermarci sulle definizioni di infortuni in occasione di lavoro e infortuni in itinere.
Un incidente stradale di cui rimane vittima un consulente aziendale durante le sue consuete visite ai clienti può definirsi come infortunio in itinere? Un lavoratore che viene coinvolto in un incidente stradale mentre si sta recando in missione utilizzando un mezzo aziendale ha subito un infortunio in itinere?
La risposta è no.
Facciamo un po’ di chiarezza….
Quando si parla di Infortunio in occasione di lavoro?
Nella definizione di infortunio sul lavoro troviamo che l’evento, per essere considerato infortunio sul lavoro deve avvenire in ‘occasione di lavoro’.
Non è quindi strettamente necessario che l’infortunio si verifichi durante l’attività lavorativa (come un incidente in fabbrica o una caduta in ufficio) ma che si verifichi in occasione di lavoro cioè a causa dell’attività lavorativa.
Quindi, fatte salve le altre condizioni per poter classificare un evento come infortunio (la causa violenta e l’inabilità al lavoro), un infortunio sul lavoro può avvenire:
- In una situazione collegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa
- Purché sussista un collegamento tra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’evento che causa la lesione.
Si ricorda qui che sono indennizzabili anche gli infortuni che derivano da imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore sempre che siano collegabili allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Rimangono invece esclusi dall’indennizzabilità gli infortuni che derivano da ‘rischio elettivo’. Cioè?
Con il termine ‘rischio elettivo’ si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio. In questo caso viene a mancare il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul Datore di Lavoro e l’infortunio intervenuto.
E gli infortuni in itinere invece?
Se guardiamo la definizione, per infortunio in itinere si intende un incidente verificatosi al lavoratore durante il ‘normale percorso’:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
- che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Infatti, la circostanza di dover percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa, per poter svolgere la propria attività lavorativa, aggrava il rischio generico derivante dalla circolazione stradale che incombe su ogni persona e lo modifica in rischio generico aggravato. Ecco il motivo per cui si estende la tutela anche a questo tipo di infortuni rispetto a quella prevista per il rischio lavorativo ordinario.
Tutto qui? In effetti no…
Perché l’infortunio venga in effetti riconosciuto come infortunio in itinere, e quindi ammesso ad indennizzo da parte dell’Inail, si devono verificare altre condizioni.
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Cosa si intende per ‘normale percorso’?
Il ‘normale percorso’ di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro è normalmente quello più breve, salvo che esistano validi motivi per allungare il tragitto come evitare vie molto trafficate o cantieri stradali.
Attenzione però alle deviazioni…le deviazioni non necessitate impediscono l’indennizzo dell’infortunio in itinere.
Si riconoscono come deviazioni necessitate quelle effettuate su disposizione del Datore di Lavoro (fermarsi in posta per ritirare dei documenti o in banca per atti aziendali), le brevi soste che non aggravano il rischio (come per espletare esigenze fisiologiche), le interruzioni dovute a cause di forza maggiore (ad esempio un guasto alla macchina), quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (come ad esempio prestare soccorso alle vittime di un incidente), quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (come accompagnare i figli a scuola… anche se è in tale caso sarà necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso).
E se utilizzo la mia auto per gli spostamenti l’infortunio in itinere è sempre indennizzabile?
L’infortunio in itinere è sempre riconosciuto (al di là della verifica della condizione di cui sopra) se il percorso viene effettuato a piedi o con i mezzi pubblici.
L’utilizzo quindi di un mezzo privato deve essere necessitato, indipendentemente da un’autorizzazione da parte del Datore di Lavoro.
L’uso del mezzo privato si intende necessitato quando:
- non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione al luogo di lavoro oppure i mezzi pubblici non coprono l’intero tragitto
- i mezzi pubblici ci sono ma con orari incompatibili con gli orari lavorativi
- i mezzi pubblici ci sono ma i tempi di attesa e di trasporto prolungano eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione.
In linea di massima, si ritiene necessitato l’utilizzo del mezzo privato quando:
- la distanza fra la abitazione ed il luogo di lavoro supera 1 Km;
- la distanza fra abitazione o il luogo di lavoro e la più vicina fermata di mezzi pubblici supera 1 Km;
- se il risparmio di tempo ottenuto con l’utilizzo del mezzo privato supera, di norma, un’ora.
Ci vediamo nel prossimo articolo per analizzare alcuni casi specifici e fare ancora più chiarezza sul tema.
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