DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI NEL CORSO DELL’ANNO 2017 - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)
Entro il 30 Aprile 2018 deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) alla Camera di Commercio, per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell’anno 2017.
La modulistica e le modalità per la compilazione e l’invio del Modello unico di dichiarazione ambientale nel 2018 sono definite nel l D.P.C.M. 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017.
Le norme che individuano i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti non hanno subito modifiche rispetto al 2017; non vi sono quindi variazioni dell’insieme di imprese ed enti tenuti a presentare il MUD.
In particolare, i soggetti obbligati a presentare la comunicazione sono i seguenti (art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006)
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
- da lavorazioni industriali
- da lavorazioni artigianali
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
Si coglie l’occasione per fornire aggiornamenti sul sistema informatico SISTRI: la legge 205/2018 (legge di bilancio) prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché' le relative sanzioni.
Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI .
In sostanza quindi continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.
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